Cos’è il trust? È molto semplice: è originario del sistema giuridico anglosassone ed è sviluppato nel contesto dell’ordinamento legale inglese e della tradizione della common law, ed al momento non è regolamentato specificamente nella normativa italiana. Infatti, l’Italia non ha riconosciuto formalmente questo istituto e non ha introdotto normative specifiche nel proprio sistema giuridico nazionale. 

Di conseguenza, l’applicazione del trust nel contesto del diritto civile italiano richiede il ricorso alle disposizioni elaborate da paesi stranieri che sono parte della Convenzione dell’Aja.

 

Trust, cos’è e i soggetti coinvolti

Un trust è un ente giuridico creato con lo scopo di gestire e amministrare beni, proprietà o risorse per conto di una persona o di un gruppo di persone. Questo tipo di struttura legale viene spesso utilizzata per diversi scopi, come ad esempio pianificazione patrimoniale, successoria o finanziaria

La creazione di un trust coinvolge generalmente tre parti principali.

Il settlor (o Grantor) è la figura che dà origine al trust attraverso l’atto istitutivo. La definiamo “figura” anziché semplicemente “soggetto” poiché il settlor può essere rappresentato da una o più entità, che siano persone fisiche o giuridiche. Entrambe hanno la facoltà di disporre. L’accordo tra queste entità, dettagliando i rapporti e specificando i poteri che possono essere esercitati per l’intera durata del trust, costituisce l’atto istitutivo. Da questo momento, il settlor trasferisce tutti i suoi diritti reali e il suo patrimonio al trustee, conferendo a quest’ultimo il compito della gestione e dell’esercizio di tali diritti.

Il trustee, figura di cruciale importanza per la validità del trust, è un soggetto investito di ampi poteri. Prima di esaminare dettagliatamente tali poteri, è opportuno ribadire il ruolo che svolge all’interno del contratto giuridico in questione. Il trustee assume l’incarico di amministrare e gestire diritti reali su beni mobili o immobili, ottenendo tale incarico mediante un atto dispositivo emanato dal disponente. Questo atto è volto a realizzare la volontà del disponente, apportando benefici a uno o più terzi soggetti.

Il trustee, una volta nominato, accetta la nomina in modo esplicito o implicito. Una volta che il trust ha ottenuto validità con l’identificazione precisa del patrimonio trasferito, il trustee si impegna ad amministrarlo e gestirlo in qualità di fiduciario, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni stabilite dal settlor nell’atto istitutivo.

I beneficiari del trust rappresentano i soggetti che interagiscono in modo significativo con il trustee, contando su di lui per adempiere ai doveri di gestione e amministrazione del patrimonio a loro vantaggio. Posseggono il potere di revocare o sostituire il trustee nel caso in cui quest’ultimo non rispetti i propri obblighi o abusi dei propri poteri e delle norme che regolano il trust.

I beneficiari, in effetti, hanno il diritto di supervisionare l’operato del trustee, pur con alcune limitazioni. Non possono interferire nella gestione indipendente del patrimonio affidata al trustee, a meno che ciò non sia stato specificamente previsto al momento della creazione del trust. Tuttavia, hanno la facoltà di intervenire preventivamente nel caso in cui un atto di disposizione del trustee possa danneggiare la trust property, richiedendo l’intervento dell’autorità giudiziaria per impedirne l’esecuzione. Allo stesso modo, possono intervenire se il trustee dimostra indolenza nell’eseguire gli atti necessari per raggiungere lo scopo concordato.

Inoltre, la decisione di porre fine al trust, liberando il trustee da ogni vincolo derivante da esso, è lasciata ai beneficiari, a condizione che vi sia un accordo unanime tra di loro.

 

Come funziona il trust e come si fonda

La creazione di un trust si compone, in realtà, di due atti distinti. L’atto istitutivo è quello che formalizza la costituzione del trust, mentre l’atto dispositivo è dedicato al trasferimento effettivo della titolarità dei beni.

La progettazione di un trust che soddisfi un interesse specifico implica la definizione delle “regole” più adatte a tale scopo. Queste regole prendono forma nell’atto istitutivo del trust, che contiene tutte le disposizioni necessarie per raggiungere l’obiettivo finale. Queste disposizioni devono essere elaborate con attenzione, seguendo le indicazioni del disponente e nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

L’atto istitutivo, ad esempio, include informazioni quali la finalità e la durata del trust, i poteri del trustee, quelli del guardiano, le modalità di sostituzione del trustee, i criteri per l’amministrazione dei beni, l’utilizzo dei redditi, la destinazione finale dei beni e la scelta della legge regolatrice. Tuttavia, poiché il trust non è ancora oggetto di una regolamentazione specifica nel nostro paese, è essenziale verificare che la legge regolatrice soddisfi i requisiti minimi affinché il trust sia riconosciuto in Italia, conformemente alla Convenzione dell’Aja ratificata nel 1985.

Il trustee ha l’obbligo di fornire periodicamente un resoconto dettagliato dell’amministrazione dei beni, sottoponendolo all’esame dei beneficiari e di tutte le parti interessate indicate nell’atto istitutivo. Si tratta di un documento contabile completo con il quale il trustee rende conto in modo accurato delle azioni compiute nella gestione del trust.

 

Vantaggi del trust

Istituire e conoscere cos’è un trust serve soprattutto per perseguire diversi vantaggi e benefici. Ad esempio:

  • Pianificazione patrimoniale. I trust sono spesso utilizzati per ridurre l’impatto delle tasse sulla successione, proteggere il patrimonio da possibili controversie ereditarie e facilitare la distribuzione degli attivi in modo specifico.
  • Protezione dei beni. Un trust può essere strutturato in modo da fornire una forma di protezione degli attivi, isolando il patrimonio dal rischio di creditori o reclamazioni legali.
  • Amministrazione continua. Nel caso di incapacità del settlor, un trust può garantire una gestione continua degli attivi senza la necessità di ricorrere a procedure legali come l’istituzione di una tutela.
  • Benefici fiscali. In molte giurisdizioni, l’uso di trust può comportare vantaggi fiscali, come la riduzione delle imposte sulla successione e la pianificazione fiscale a lungo termine.
  • Distribuzione programmata. Un trust può essere utilizzato per specificare modalità e tempi di distribuzione degli attivi ai beneficiari, consentendo al trustee di gestire la distribuzione in conformità con le volontà del settlor.

 

Trust, cos’è: costi e regime fiscale

La creazione di un trust avrà conseguenze finanziarie sul tuo patrimonio. Le principali voci da tenere in considerazione riguardano i seguenti costi:

  • Creazione del trust. Questi costi dipendono dagli accordi economici tra il donante e il trustee.
  • Trasferimento dei beni. Questi costi variano in base alle imposte applicate alle diverse tipologie di beni.
  • Imposte. Queste sono legate al regime fiscale applicato al trust. Il regime fiscale del trust è influenzato dalle dinamiche della sua istituzione e dalla natura dei beni che lo compongono.

Il regime fiscale del trust potrebbe includere:

  • Imposta di registro. Applicata nel caso di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
  • Imposte di donazione o di successione. Applicabili nel caso in cui il trust sia parte di un testamento.
  • Imposte ipotecarie e catastali. Relevanti se i beni trasferiti sono immobili e diritti reali immobiliari (usufrutto).

Durante il trasferimento dei beni, a seconda che il donante sia una persona fisica o un imprenditore, si applicano le regole relative all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Inoltre, sono previste agevolazioni in base alle circostanze specifiche.

Ad esempio, se i beneficiari sono individui con disabilità e il trust è parte di un atto di successione o donazione, essi possono godere dell’esenzione dalle imposte. Questo dipende dai benefici legati al trust, dalla tipologia dei beni contenuti e dalla presenza di eventuali disposizioni specifiche.

 

Cessazione del trust

La Convenzione dell’Aja, all’articolo 8, comma 2, lettera f), prescrive chiaramente l’individuazione di una durata per il trust, delegando questo compito alla legge scelta da chi lo costituisce. Questo costituisce un elemento cruciale per la validità dell’accordo. In particolare, è necessario stabilire una durata massima e un termine di scadenza, quest’ultimo determinato dal disponente nell’atto istitutivo. La durata dipenderà dallo schema negoziale e dagli obiettivi perseguiti, con la consuetudine di fissare una durata annuale o individuare un termine finale legato all’occorrenza di un evento specifico.

L’atto istitutivo potrebbe altresì prevedere la risoluzione anticipata del trust prima del termine stabilito, nel caso in cui gli scopi siano già stati raggiunti o si ritenga che non siano più raggiungibili. I soggetti abilitati a anticipare il termine sono il trustee o il protector, mediante l’esercizio di poteri speciali.

In conclusione, il trust può cessare per diverse ragioni al di là della scadenza del termine:

  • Specifiche cause stabilite nell’atto istitutivo.
  • Realizzazione o impossibilità di raggiungere lo scopo.
  • Desiderio espresso da tutti i beneficiari.
  • Abbandono dell’incarico da parte del trustee, quando non è sostituibile.

In tutti i casi di cessazione del trust, il patrimonio residuo viene liquidato e distribuito tra i beneficiari conformemente alle disposizioni dell’atto istitutivo.

 

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