Cercando di delineare il nuovo regime fiscale per la tassazione delle cripto attività, la bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate incontra diverse sfide. Esaminiamole insieme.

Nel paragrafo 3, a partire dalla pagina 41, il progetto cerca di delineare le situazioni in cui il nuovo regime fiscale (articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del Tuir) può essere applicato ai redditi che non derivano dalle cripto-attività.  Inoltre, cerca di stabilire le circostanze in cui le plusvalenze e i guadagni ottenuti dalla vendita, il rimborso, la permuta o il possesso di cripto-attività sono soggetti a tassazione, qualora superino la soglia di 2.000 euro.

 

Esclusioni dal nuovo regime fiscale per i redditi diversi dalle cripto-attività.

La prima esclusione da questo nuovo regime riguarda tutte le cripto-attività che rappresentano investimenti di natura finanziaria, già disciplinate dalle normative esistenti (articolo 67, comma 1, lettere da c a c-quinquies del Tuir relative ai redditi diversi di natura finanziaria).

Quindi, i contribuenti devono innanzitutto verificare se le cripto-attività di loro proprietà rientrano nella definizione civilistica di strumento finanziario. Questo include i “security token” e i “token” utilizzati come investimenti finanziari o che rappresentano strumenti finanziari, anche se non sono emessi in forma digitale.

Inoltre, a causa dell’entrata in vigore delle normative del decreto noto come “DLT Pilot” (Dlgs. n. 25 del 17.3.2023, convertito con modifiche in Legge n. 52 del 10.5.23), che consente alle società di capitali di emettere azioni, quote, obbligazioni e titoli di debito in forma digitale, è importante sottolineare che i redditi derivanti da queste cripto-attività non rientrano nella nuova normativa, ma sono soggetti alle disposizioni sui redditi di capitale (articolo 44 del Tuir) o sui redditi diversi di natura finanziaria.

In altre parole, se un’azione o una quota di una società a responsabilità limitata venissero emesse in forma digitale e successivamente cedute, le plusvalenze sarebbero sempre tassate secondo il regime fiscale dei redditi diversi di natura finanziaria. Questo perché prevale la natura giuridica del contratto societario partecipativo rispetto alla forma digitale utilizzata per la circolazione dei titoli.

Anche nel caso in cui le cripto-attività fungano da sottostante per un contratto derivato, i redditi derivanti da tali strumenti finanziari rientrerebbero nella categoria dei redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera c-quater del Tuir) e non sarebbero soggetti alla nuova normativa.

Analogamente, se le cripto-attività venissero emesse come compensazione a lavoratori dipendenti o amministratori, sarebbero soggette alla tassazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Le cripto-attività utilizzate da soggetti che svolgono questa attività abitualmente sarebbero soggette al regime fiscale dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa.

 

Attori coinvolti nel nuovo regime fiscale delle cripto-attività

In termini di soggetti coinvolti, il campo di applicazione si restringe e comprende:

  • Le persone fisiche al di fuori delle categorie di imprenditori, lavoratori autonomi o dipendenti;
  • Le società semplici e altre entità assimilabili ai sensi dell’articolo 5 del Tuir;
  • Gli enti non a scopo di lucro;
  • Soggetti non residenti senza una stabile organizzazione in Italia, i cui redditi sono considerati prodotti nel territorio italiano in conformità all’articolo 23 del Tuir.

Gli ambiti (non esaustivi) del nuovo regime fiscale delle cripto-attività

Dal punto di vista dell’oggetto, l’Agenzia delle Entrate propone un elenco delle seguenti operazioni relative alle cripto-attività:

  • La vendita a pronti, il rimborso o la permuta di cripto-attività con diverse caratteristiche e funzionalità;
  • La vendita a titolo oneroso di utility token, cioè i contratti che conferiscono il diritto di acquistare un prodotto o un servizio in futuro, a meno che ciò comporti l’acquisto di un bene o di un servizio a un prezzo scontato grazie all’esercizio del diritto;
  • L’attività di staking;
  • La vendita a termine di cripto-attività, a condizione che non rappresentino strumenti finanziari in forma digitale;
  • La vendita di NFT, ma con alcune distinzioni.

Le sfide oggettive e l’approccio specifico caso per caso

Tuttavia, definire il regime fiscale relativo agli NFT non sarà un compito semplice.

Ad esempio, se gli NFT vengono ceduti dall’autore, si applica il regime fiscale relativo al lavoro autonomo e ai diritti d’autore (articolo 53, comma 2, lettera b del Tuir). Se gli NFT sono ceduti da soggetti che svolgono questa attività in modo continuativo, si applica il regime fiscale relativo al reddito d’impresa. Invece, se l’attività è svolta in modo occasionale, si applica il regime fiscale relativo al lavoro autonomo occasionale (articolo 67, comma 1, lettera l del Tuir).

Inoltre, l’interpretazione della definizione di “diverse caratteristiche e funzioni” è stata oggetto di discussione separata. Ma non sarà semplice neanche stabilire come tassare le numerose operazioni che possono essere effettuate con le cripto-attività, che per loro natura sono estremamente versatili.

L’elenco proposto dall’Agenzia delle Entrate non è esaustivo, sia perché non tiene conto della natura digitale autonoma e indipendente delle cripto-attività rispetto al loro valore in moneta fiat, sia perché non considera una vasta gamma di attività che possono essere realizzate con le cripto-attività. Queste includono pratiche come l’airdropping, il mining, il minting, il front running, il lending, le Ispo, le Cdp, le Dao, gli investimenti nel metaverso e così via.

È certo, tuttavia, come evidenziato dalla bozza dell’Agenzia delle Entrate, che per determinare correttamente il regime fiscale applicabile, sarà necessario adottare l’approccio caso per caso.

Finora, infatti, l’Agenzia delle Entrate, nelle risposte agli interpelli e nelle risoluzioni, ha analizzato solo una piccola parte delle possibili operazioni con cripto-attività. Purtroppo, si è limitata a commentare ciò che emergeva dalle richieste dei contribuenti, senza approfondire la gamma di operazioni in cripto-attività che attendono un’esamina.

 

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