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? Da venerdì 15 ottobre 2021.
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➊ Terminata la somministrazione dell’intero ciclo vaccinale. La validitĂ del GP è di 12 mesi a far data dal completamento.
➋ Alla somministrazione della prima dose del vaccino. La validità parte dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
➌ Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto. La validità è di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione.
➍ Con test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare) con esito negativo. La validità è di 48 ore dall’esecuzione del test.
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?TUTTI. L’accesso ai locali aziendali è subordinato al possesso del GP per lo svolgimento di attività lavorativa o formativa, a qualsiasi titolo.
?ECCEZIONE: soggetti esclusi per etĂ dalla campagna vaccinale e/o soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute (circolare n.35309 del 4 agosto 2021).
?AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI: il datore di lavoro può sostituire temporaneamente (5 giorni) il lavoratore privo di GP.
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Il datore di lavoro o un suo delegato, formalmente nominato.
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Tramite la lettura del “QR Code” del GP con l’applicazione “VerificaC19” e, su richiesta del verificatore, l’interessato dovrĂ esibire un documento di identitĂ in corso di validitĂ , ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
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?Per il lavoratore, del settore privato, che accede al luogo di lavoro senza il GP o con GP scaduto:
➊ Sospensione dal lavoro.
La sospensione è attiva fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre il 31/12/2021.
➋ Nel periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
➌ Non comporta il licenziamento.
➍ L’accesso ai luoghi di lavoro senza GP: sanzione pecuniaria amministrativa da € 600 a € 1.500, oltre ad eventuali conseguenze disciplinari, secondo le previsioni contrattuali di settore.
? Per il datore di lavoro che non effettua i dovuti controlli?
➊ Sanzione amministrativa da € 400 a € 1.000, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata.
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Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, che si avvarrĂ delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro.
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La richiesta del GP non comporta la violazione della riservatezza dei dati sanitari (Consiglio di Stato – ordinanza n.5130 del 17/09/2021).
BC Team