CITTADINO ITALIANO ISCRITTO ALL’A.I.R.E. – ACCERTAMENTO REDDITI PRODOTTI IN ITALIA

UFFICIO TERRITORIALMENTE COMPETENTE AD ACCERTARE MAGGIORI REDDITI IN CAPO A SOGGETTI NON RESINDENTI

 

I cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi devono iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470.

Il cittadino non residente deve dichiarare in Italia esclusivamente i redditi prodotti sul territorio nazionale.

Qual è dunque la differenza in caso di accertamento dei redditi di un cittadino italiano che produce redditi all’estero e di uno residente all’estero e iscritto all’AIRE che produce redditi in Italia?

Per il cittadino italiano residente in Italia, vige il principio della “tassazione del reddito mondiale” o “worldwide taxation principle”, previsto nel nostro ordinamento tributario. Cioè sono tassabili in Italia i redditi ovunque prodotti (pur tenendo presente le esenzioni contenute nella Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni) essi pertanto sono sempre considerati prodotti in Italia.

Diversa la situazione per il cittadino non residente per il quale sono soggetti ad imposizione in Italia esclusivamente i redditi prodotti nel Paese secondo il cd “principio della fonte” o source principle”.

Infatti l’art. 3 del TUIR prevede che il soggetto fiscalmente residente all’estero che percepisce redditi di fonte italiana è tenuto a dichiararli all’Amministrazione finanziaria.

Ma quali sono i redditi che i soggetti non residenti devono dichiarare in Italia?

  • Redditi fondiari – dei terreni siti in Italia; Rendita catastale o locazioni di fabbricati
  • Redditi di lavoro dipendente –prestazioni di lavoro, pensioni, e redditi assimilati erogate da enti residenti in Italia;
  • Redditi di lavoro autonomo –  compresi diritti d’autore, redditi di amministratore e sindaci di società, sul territorio nazionale;
  • Redditi di impresa – redditi che derivano dall’esercizio di impresa commerciale nel territorio nazionale;
  • Redditi di capitale – dividendi, interessi attivi, rendite, etc derivanti da enti residenti in Italia;
  • Redditi diversi – redditi che derivano da attività occasionale quali affitto di terreni, plusvalenze, etc, sul territorio nazionale.

Detto questo, può accadere che l’Agenzia delle Entrate, sulla base di dati e notizie di diversa natura, accerti redditi o maggiori redditi prodotti in Italia e ne contesti la mancata di dichiarazione senza, però, mettere in discussione la residenza estera.

In questo caso, oltre a valutare gli elementi alla base delle contestazioni è utile prendere in dovuta considerazione la provenienza dell’atto per verificare, la competenza dell’Ufficio accertatore.

la competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”.

Per i cittadini non residenti e per i quali non viene contestata la residenza all’estero – la competenza per l’accertamento spetta all’Ufficio distrettuale del Comune in cui è stato prodotto il reddito, oppure, in caso di produzione di reddito in più comuni, a quello del Comune dove è stato prodotto il reddito più elevato.

Quindi l’emissione di un avviso di accertamento da parte di un Ufficio non competente comporta la nullità dell’atto, come stabilito dalla sentenza di Cassazione n. 8049/2017 “Ogni atto impositivo deve essere emesso dall’organo territorialmente competente” e dalla più recente sentenza 13983 del 3/5/2022.

Stabilito quanto sopra, corre l’obbligo di evidenziare che appare incerto se l’incompetenza per territorio determini soltanto della nullità relativa o una nullità assoluta (e quindi rilevabile anche d’ufficio) dell’atto.

Riguardo a tale ultimo aspetto e atteso che la nullità relativa può essere stabilita dai giudici tributari solo su istanza del contribuente in sede di ricorso, il consiglio è di procedere sempre mediante questo strumento e di affidarsi a difensori tributari non appena ricevuto l’atto.

 

Dott. Alberto Corrente

Tributarista

Difensore abilitato alla rappresentanza ed alla difesa del contribuente

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