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? Da venerdì 15 ottobre 2021.


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➊ Terminata la somministrazione dell’intero ciclo vaccinale. La validità del GP è di 12 mesi a far data dal completamento.

➋ Alla somministrazione della prima dose del vaccino. La validità parte dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

➌ Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto. La validità è di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione.

➍ Con test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare) con esito negativo. La validità è di 48 ore dall’esecuzione del test.


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?TUTTI. L’accesso ai locali aziendali è subordinato al possesso del GP per lo svolgimento di attività lavorativa o formativa, a qualsiasi titolo.

?ECCEZIONE: soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e/o soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute (circolare n.35309 del 4 agosto 2021).

?AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI: il datore di lavoro può sostituire temporaneamente (5 giorni) il lavoratore privo di GP.


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Il datore di lavoro o un suo delegato, formalmente nominato.


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Tramite la lettura del “QR Code” del GP con l’applicazione “VerificaC19” e, su richiesta del verificatore, l’interessato dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.


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?Per il lavoratore, del settore privato, che accede al luogo di lavoro senza il GP o con GP scaduto:

➊ Sospensione dal lavoro.
La sospensione è attiva fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre il 31/12/2021.

➋ Nel periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

➌ Non comporta il licenziamento.

➍ L’accesso ai luoghi di lavoro senza GP: sanzione pecuniaria amministrativa da € 600 a € 1.500, oltre ad eventuali conseguenze disciplinari, secondo le previsioni contrattuali di settore.

? Per il datore di lavoro che non effettua i dovuti controlli?

➊ Sanzione amministrativa da € 400 a € 1.000, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata.


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Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, che si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro.


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La richiesta del GP non comporta la violazione della riservatezza dei dati sanitari (Consiglio di Stato – ordinanza n.5130 del 17/09/2021).

BC Team

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