Il legislatore ha previsto, con l’integrazione operata dal dl n. 223 del 2006 alle norme di cui agli artt. 43 del dpr n. 600 del 1973 (in tema di imposte sui redditi) e 57 del dpr n. 633 del 1972 (in tema di imposta sul valore aggiunto) che, in caso di constatazione di elementi penalmente rilevanti, per tali intendendosi quegli elementi concernenti i delitti fi scali elencati nel dlgs n. 74 del 2000, i termini di decadenza dal potere di accertamento sono raddoppiati in relazione al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.
A seguito di tale novella normativa, ma soprattutto a seguito degli effetti che la stessa avrebbe potuto far registrare con riferimento a quelle posizioni considerate ormai «chiuse» e nei cui confronti il Fisco avrebbe potuto, di fatto, assumere un potere pressoché incontrollabile (si veda ItaliaOggi Sette del 21 gennaio 2013), è intervenuta la Corte costituzionale.
La sentenza della Consulta n. 247, del 25 luglio 2011, pur molto criticata dalla dottrina, ha tracciato delle «linee guida» nella interpretazione e conseguente utilizzazione della normativa di riferimento, riconoscendo, in ogni caso, la legittimità, in presenza di reato tributario, del raddoppio del termine ordinario di decadenza del potere di accertamento.
A fronte di tale recente intervento, numerose sono già le pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite e che continuano a essere oggetto di emissione da parte delle Commissioni tributarie. Il compito di cui si sono fatti carico i giudici tributari è di cercare di delimitare i confini di legalità al cui interno l’Amministrazione finanziaria può muoversi.
Di seguito un’ampia rassegna, finalizzata proprio a illustrare i percorsi argomentativi seguiti, sia precedentemente all’intervento della Corte costituzionale, sia successivamente allo stesso.

di STEFANO LOCONTE E LUCIANNA GARGANO

Fonte: ItaliaOggi – 11 Febbraio 2013

Scarica l’articolo completo ➡ La giurisprudenza sul raddoppio 11.02.2013[1]

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