Mini condono per regolarizzazione omissioni o violazioni leggi fiscali e per riduzione sanzioni già irrogate.

Il Consiglio dei Ministri degli EAU si dimostra come sempre avveduto e comprensivo e, dopo il primo periodo di applicazione della nuova normativa in materia di IVA, offre ai contribuenti emiratini, l’opportunità di mettersi in regola beneficiando di riduzione delle sanzioni, sia già irrogate a seguito di accertamenti fiscali già eseguiti, sia potenzialmente irrogabili in caso di accertamenti successivi.

Viene così emessa una risoluzione che consente un mini-condono sia per chi è già stato sanzionato, sia per chi  autodichiari volontariamente, le omissioni  e le irregolarità commesse, ovviamente a certe condizioni ed entro un limite temporale che è il 31.12.2021.

La stagione dei condoni inizia negli Eau a partire dal 28 giugno 2021.

Infatti il 28 aprile 2021, il CdM degli EAU ha emesso la risoluzione n. 49/2021 per modificare le disposizioni della risoluzione del governo n. 40/2017, in relazione alle sanzioni amministrative irrogate per violazione delle leggi fiscali negli Emirati Arabi Uniti.

La nuova risoluzione concede alla FTA – Autorità fiscale federale degli Emirati Arabi Uniti –  il diritto di introdurre un mini-condono, ovvero di ridurre le sanzioni amministrative precedentemente non pagate, al 30% delle sanzioni totali , a condizione che il dichiarante abbia pagato  o paghi tutte le imposte dovute entro il 31 dicembre 2021.

La nuova delibera è applicabile con decorrenza sessanta (60) giorni dalla data della sua emissione ovvero con efficacia dal 28 giugno 2021

 

  1. Modifica sanzioni amministrative

 

La nuova delibera modifica le sanzioni amministrative elencate nelle 3 tabelle contenute in allegato nella decisione del Consiglio dei ministri n. 40/2017.

 

Alcune delle principali modifiche alle sanzioni amministrative sono le seguenti (solo a titolo esemplificativo, rinviando alla analisi degli allegati alla decisione del CdM suddetta):

 

  1. 1 AED 20.000 ridotti a AED 10.000 per mancata presentazione da parte del soggetto passivo di una domanda di iscrizione/apertura posizione iva entro il termine specificato nella legge fiscale.

 

  • AED 10.000 ridotti a 1.000 AED mensili (non superiori a 10.000 AED) per la mancata presentazione da parte del dichiarante di una domanda di cancellazione posizione iva entro il termine specificato nella legge fiscale.

 

  • AED 15.000 ridotti a AED 5.000 per mancata esposizione da parte del soggetto passivo dei prezzi comprensivi di IVA.

 

  • AED 5.000 (per ogni fattura fiscale) ridotti a AED 2.500 (per ogni istanza rilevata) per mancata emissione da parte del soggetto passivo di una fattura fiscale / nota di credito d’imposta o di un documento alternativo al momento della fornitura.

 

  • AED 5.000 ridotti ad AED 2.500 (per ogni fattura fiscale omessa autodichiarata o accertata) per il mancato rispetto da parte del soggetto passivo delle condizioni e delle procedure relative all’emissione delle fatture fiscali elettroniche e delle note di credito d’imposta elettroniche.

 

Inoltre, vengono ridotte le sanzioni percentuali applicabili al ritardato pagamento dell’imposta dovuta – nella dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione volontaria o a seguito di accertamento fiscale – e viene eliminata la sanzione giornaliera dell’1% precedentemente irrogata.

 

La nuova sanzione per ritardato pagamento è ora calcolata come segue, pur mantenendo l’applicabilità del  limite massimo del 300%): 1. 6 Il 2% dell’imposta non pagata dovuta, se il pagamento interviene il giorno successivo alla data di scadenza del pagamento;1.7  La sanzione mensile del 4% dovuta dopo un  mese dalla data di scadenza del pagamento, e successivamente ogni mese alla stessa data, sull’importo dell’imposta non pagata, fino al momento del pagamento. 2. Calcolo delle sanzioni La nuova delibera prevede che la scadenza del pagamento ai fini del calcolo delle sanzioni sia la seguente:  20 giorni lavorativi dalla data di presentazione di una comunicazione volontaria. 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione di un accertamento fiscale. Quanto sopra prevale sull’applicazione delle sanzioni retroattivamente dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi soggetta a modifica o accertamento. 3. Sconti per sanzioni già comminate (mini-condono) Le sanzioni amministrative – non pagate – irrogate prima della data di entrata in vigore della nuova delibera saranno ridotte al 30% del totale delle sanzioni non pagate se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte: 3.1. Le sanzioni erano state applicate ai sensi della precedente Delibera del Consiglio dei Ministri n. 40/2017; 3.2. Il dichiarante ha pagato o pagherà tutte le imposte dovute entro il 31 dicembre 2021;  3.3. Entro il 31 dicembre 2021 il dichiarante ha pagato o avrà pagato il 30% del totale delle sanzioni amministrative dovute e non pagate entro la data di entrata in vigore della nuova delibera (ossia 60 giorni al 28 aprile 2021). 4. Data di entrata in vigore della nuova Risoluzione del Consiglio dei Ministri La nuova delibera sarà efficace decorsi sessanta (60) giorni dalla data della sua emissione, il 28 aprile 2021, ovvero a partire dal 28 giugno 20215. Commento conclusivo Il governo emiratino, introducendo modifiche al sistema sanzionatorio, in particolare in materia di iva, dimostra di comprendere le difficoltà occorse ai contribuenti in un sistema dove la norma fiscale è di recentissima applicazione, anche e soprattutto in materia di interpretazione degli obblighi e di applicazione delle norme. Si consente così ai contribuenti che fossero rimasti “indietro” il tempo per “adeguarsi” al sistema, offrendo il beneficio di sanzioni amministrative ridotte applicabili in particolare in caso di modifica delle dichiarazioni IVA presentate in precedenza per correggere errori o omissioni (mini-condono dichiarazioni iva). Inoltre la sanatoria volontaria consente di  aumentare il beneficio, tanto più, quanto più sia tempestivo il deposito delle  comunicazioni volontarie da parte dei contribuenti che hanno commesso errori o violazioni.  I contribuenti infine possono valutare l’opportunità, in presenza delle tre condizioni indicate, di beneficiare  e della riduzione delle sanzioni già precedentemente irrogate, che saranno applicabili fino al 31 dicembre 2021, (mini condono sanzioni).

Finiguerra e Partners Srl

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Dr. Mauro Finiguerra

 

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